Auto elettrica e ricarica, quali agevolazioni e quali ‘fregature’ con la 104

Anche l’auto elettrica rientra tra i beni oggetto di benefit e agevolazioni per chi ha la Legge 104, ma non mancano i dubbi.

Le persone disabili che hanno riconosciuto l’art. 3 comma 3 nella documentazione inerente la percentuale di invalidità sanno che possono contare su numerose forme di aiuto, anche per quanto riguarda la mobilità.

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Anche sull’auto elettrica esistono agevolazioni con la 104 – Eurocasa2000.it

Ad esempio, basti ricordare che la legge 104 offre diverse agevolazioni, come la detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto del veicolo, l’Iva al 4% per determinati tipi di auto, esenzione totale dal bollo e anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA.

Con l’evolversi della tecnologia, anche le auto elettriche e ibride sono state inserite tra i veicoli beneficiari di detrazioni, sconti, agevolazioni o bonus, e riguardo alla Legge 104 spiccano due novità, ecco di cosa si tratta.

Auto elettrica e colonnina di ricarica, quali sconti con la Legge 104? Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni previste per chi usufruisce della Legge 104, e in particolare sulle colonnine di ricarica domestiche.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, l’acquisto di una colonnina per ricaricare l’auto elettrica non gode dell’Iva agevolata al 4%. La motivazione di questa specifica è che la colonnina di per sé, sebbene sia fondamentale per il conducente disabile che ha acquistato un veicolo elettrico, non è parte integrante dell’auto stessa.

La colonnina di ricarica, dunque, non è considerata al pari degli interventi diretti sui veicoli. Da ricordare, tra l’altro che l’Iva agevolata al 4% applicata ai veicoli adattati per i disabili inizialmente era prevista solo per i soggetti che avevano una patente speciale. In seguito il beneficio è stato esteso anche ai veicoli ibridi o elettrici, e infine la medesima aliquota agevolata si applica anche alle spese per gli interventi di modifica del veicolo in officina.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato altresì che l’aliquota Iva del 4% si applica alle cessioni di “parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”.

Purtroppo però, la colonnina di ricarica non rientra in queste parti perché non si tratta di una “parte integrante” del veicolo stesso. Il conducente, infatti, può ricaricare il veicolo anche al di fuori del proprio domicilio.

Questo non significa, però, che il titolare di Legge 104 non abbia accesso ad ulteriori agevolazioni. Infatti attualmente è disponibile per le imprese e i professionisti il bonus colonnine, che dà diritto a un contributo in conto capitale erogato dal MISE e gestito da Invitalia.

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